Studio Legale Merlicco

Il Contratto

Dott. Alessandro Michele Merlicco18 gennaio 2025
Avvocato Studio Legale Merlicco — consulenza legale a Cerignola

Introduzione

I contratti sono parte integrante della nostra vita quotidiana, ma non sempre ci rendiamo conto del loro impatto. Tale affermazione ci può sembrare strana, in quanto ci è più facile pensare al contratto solo in caso di compravendita immobiliare o al contratto di locazione, ma in realtà tutti noi, almeno una volta nella vita abbiamo perfezionato validamente un accordo contrattuale. Pensiamo semplicemente quando andiamo al supermercato a fare la spesa, nel momento preciso in cui stiamo pagando e ci viene consegnato il bene o i beni acquistati , abbiamo stipulato un contratto di compravendita perfettamente valido ed efficace per il nostro ordinamento giuridico.

Che cos’è il contratto?

Principalmente il contratto è un negozio giuridico (il  negozio giuridico può essere definito come la dichiarazione di volontà con la quale vengono enunciati gli effetti perseguiti ed alla quale l’ordinamento giuridico ricollega effetti giuridici conformi al risultato voluto. Per dare un esatta ed esaustiva  risposta a questa domanda, è necessario fare riferimento all’articolo 1321 del Codice Civile, il quale recita “ Il contratto è l’accordo di  due  o  più  parti  per  costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”, interpretando questa norma subito si coglie  che il contratto è un accordo, un’ incontro della volontà di due o più soggetti, volto a produrre un effetto giuridico, e pertanto per la costituzione del vincolo contrattuale occorre che sia raggiunto l’accordo su tutti gli elementi, sia principali quanto secondari, ossia sulla totalità di clausole destinate a disciplinare il rapporto giuridico.

I soggetti del contratto

Altra peculiarità evidenziata dalla norma sopra richiamata, è la necessaria pluralità delle parti (o contraenti) il contratto scaturisce dallo scambio del consenso, non ci potrà mai essere uno scambio di volontà, di consenso, in un accordo unilaterale fatto con se stesso. Inoltre per parte s’intende come unico “centro di interesse” in riferimento alla quale si producono gli effetti negoziali (parte sostanziale), la parte contrattuale può essere costituita da una persona fisica o giuridica (pensiamo ad una società).

Tutti gli accordi sono contratti?

Si tenga presente, che non ogni accordo è un contratto, la legge riserva la qualificazione di contratto, con le relative conseguenze giuridiche, ad un accordo che risponda a precise caratteristiche, che saranno illustrate nel prosieguo dell’approfondimento, ad es. il matrimonio è un atto di volontà bilaterale, ma certamente non è un contratto ( perchè privo di un contenuto patrimoniale)

Quali sono i requisiti del contratto?

Innanzitutto il contratto inderogabilmente dovrà essere costituito dai requisiti indicati dall’articolo 1325 del Cod. Civ. a pena di nullità dello stesso contratto. L’articolo 1325 statuisce “I requisiti del contratto sono:

  • l’accordo delle parti
  • la causa
  • l’oggetto
  • la forma, quando è prescritta dalla legge.

Accordo contrattuale

Per quanto concerne il primo requisito richiesto dalla norma appena citata, ossia l’accordo delle parti, in materia contrattuale riveste particolare rilievo il principio consensualistico, secondo il quale, nei contratti di alienazione (come nella compravendita, dove il venditore aliena o trasferisce il bene all’acquirente), gli effetti traslativi sono conseguenza diretta del consenso legittimamente manifestato dalle parti nelle forme previste dalla legge. Esso è espressamente codificato dall’art. 1376 Codice Civile per i contratti ad effetti reali ed assurge a criterio generale di perfezionamento del vincolo contrattuale.

La causa del contratto

Secondo requisito essenziale per ogni negozio giuridico è la causa del contratto, di questa non esiste nel nostro Codice Civile una definizione giuridica, pertanto nel tempo si sono susseguite in dottrina diverse teorie, quella ad oggi prevalente, seguendo la teoria tradizionale, la causa è definita come la funzione economico-sociale che il negozio è obiettivamente capace di raggiungere (causa in astratto). Per esempio, nella compravendita, la causa è lo scambio tra bene e prezzo; nella locazione è il godimento del bene contro il canone di locazione.

I motivi contrattuali

È importante non confondere la causa con i motivi, i quali afferiscono alla sfera personale dei contraenti, in parole povere, quali sono state le ragioni personali che hanno spinto il contraente a stipulare quel contratto (ad es: Tizio compra la casa a sua figlia che recentemente si è sposata affinchè possa abitarci).

Chiaramente la causa, come già detto, è un elemento essenziale del contratto, e la mancanza di questa va a determinare la nullità dello stesso, mentre la sopravvenuta mancanza dei motivi non va in alcun modo ad inficiare sul contratto.

L’unico caso in cui motivi possono intaccare la validità del contratto è previsto dall’art. 1345 del Cod. Civ. “ il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe”, questo significa che se entrambi i contraenti stipulano un contratto di locazione, per il comune intento di destinare quell’immobile locato ad bordello, sarebbe un contratto nullo in quanto contrario a norme imperative e all’ordine pubblico, mentre se il locatore è estraneo a tale motivazioni, il contratto rimarrà valido ed efficace.

L’oggetto del contratto

Passando al terzo requisito essenziale, l’oggetto del contratto, anche in questo il Codice non ci fornisce alcune nozione di oggetto, di conseguenza c’è una parte della dottrina che ritiene che per oggetto devono intendersi le prestazioni dedotte in contratto come dovute dalle parti, un secondo orientamento identifica l’oggetto con il bene dovuto sul quale ricadono gli effetti del contratto, seguendo questo orientamento, nel contratto di compravendita l’oggetto da parte del venditore è l’obbligo di trasferire il diritto di proprietà e da parte del compratore l’obbligo di pagare il prezzo.

I requsìti dell’oggetto

Inoltre l’articolo 1346 del Cod. Civ. prescrive che l’oggetto dovrà essere POSSIBILE (quando è un qualcosa che esiste o può venire ad esistenza), LECITO (quando non è contrario a norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume) DETERMINATO O DETERMINABILE ( determinato quando viene determinata quantità e qualità: determinabile quando può essere anche determinabile mediante rinvio ad elementi esterni o alla volontà di terzi).

La forma del contratto

Infine ultimo requisito essenziale è la forma, nonché il modo in cui si manifesta la volontà, nel nostro ordinamento vige il principio di libertà della forma, ma in alcuni casi può essere richiesta una forma scritta ad substantiam ai fini della validità del contratto (es: forma scritta per i contratti immobiliari) o ad probationem, nel qual caso l’atto è valido anche se non riveste la forma prescritta, unica sanzione è l’impossibilità di provarlo in giudizio.

Gli elementi accidentali del contratto

Si distinguono dagli elementi essenziali del contratto gli elementi accidentali, quest’ultimi come rende evidente la terminologia adoperata per definirli, non sono indispensabili ai fini della validità del contratto, ma sono sostanzialmente degli strumenti a disposizione delle parti per orientare gli effetti di un negozio giuridico in modo da renderlo più confacente alle proprie esigenze. I più importanti tra gli elementi accidentali sono la condizione, il modo e il termine.

La condizione

La condizione è un’evento futuro ed incerto dal quale le parti fanno dipendere la produzione degli effetti del contratto, o l’eliminazione degli effetti che il negozio ha prodotto, infatti si suole distinguere tra condizione sospensiva, se da essa dipende il prodursi degli effetti ( ad es. si subordina la compravendita di un terreno, quando il Comune dove lo stesso è ubicato lo farà rientrare in un piano di lottizzazione), e condizione risolutiva , se da essa dipende l’eliminazione degli effetti che il contratto già produce al momento del suo perfezionamento ( ad es. acquisto di un fondo agricolo , ma sotto la condizione che ove il Comune non rilasciasse il provvedimento di assenso all’edificazione, il contratto cesserà i suoi effetti). Il contenuto della condizione quando è determinato dalle parti secondo i propri interessi è definito condicio facti, mentre se costituisce un elemento previsto e stabilito dalla legge è definito condicio iuris.

L’illiceità della condizione tra contratto e testamento

Ai sensi dell’art. 634 Cod. Civ., qualora la condizione dovesse essere illecita , cioè contraria a norme imperative o all’ordine pubblico ( ad es. se ucciderai quella persona), o impossibile ( ad es. se sposerai tua sorella), andrà ad causare la nullità del contratto. Peculiare è la differenza con il testamento ( negozio mortis causa ), dove la condizione illecita o impossibile si considera non apposta, la ragione risiede nelle scelta oculata del legislatore di salvaguardare il testamento ( favor testamenti), per l’evidente ragione che il testamento sarà pubblicato solo al momento dell’apertura della successione, che corrisponde alla morte del testatore, e di conseguenza quest’ultimo non potrà più di modificarlo.

Il Modo

Ulteriore elemento accidentale è Il modo, che è una clausola accessoria che si appone agli atti di liberalità ( donazione, legato, istituzione di erede, pertanto no alla compravendita), che costituisce un peso, un dovere di condotta nei confronti della parte che beneficia di quella liberalità, occorre porre bene in chiaro, che il modo riduce gli effetti dell’attribuzione patrimoniale, ma non ne costituisce un corrispettivo. Pertanto il modo costituisce la fonte di obbligo giuridico, e il suo adempimento potrà essere chiesto da qualsiasi interessato ai sensi dell’art. 648 Cod. Civ. .

Il termine

Infine il termine consiste in un evento certo e futuro, dal quale (termine iniziale) o fino al quale (termine finale), debbono prodursi gli effetti del contratto quindi è proprio la certezza che l’avvenimento si verificherà che lo differenzia dalla condizione.

Come si determina il contenuto di un contratto?

Ai sensi dell’articolo 1322 primo comma del Cod. Civ. “le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge“, la cosidetta “autonomia negoziale“, l’ordinamento giuridico riconosce quello che è il potere dei contraenti di stabilire il contenuto precettivo del contratto, ossia le clausole che regolano il loro rapporto, naturalmente mantenendosi nei limiti imposti dalla legge. Ciò significa che sicuramente le parti possono liberamente stabilire il prezzo del bene venduto, le modalità di esecuzione della prestazione, le garanzie che ciascuna parte dovrà prestare e gli impegni che dovrà assume, ma questa autonomia contrattuale trova dei limiti ex lege, infatti ad esempio durante il periodo del Covid, il Governo per arginare le speculazione che si manifestarono sulle mascherine chirurgiche, stabilirono un prezzo calmierato pari ad 0,50 centesimi, questo significa che la parte venditrice in quel periodo storico non era libera di fissare un prezzo superiore a quello imposto dalla legge.

Contratti tipici e atipici

Occorre dire, che l’autonomia contrattuale non si arresta alla libertà di fissare le specifiche condizioni del contratto da loro concluso, infatti il secondo comma dell’articolo di cui sopra citato, recita ” che le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purchè siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela nel nostro ordinamento giuridico“. Pertanto le parti nel regolare i loro rapporti non devono necessariamente adottare uno dei modelli contrattuali previsti dal codice, i cosidetti “contratti tipici o nominati” ( contratto di compravendita, mutuo, locazione), ma possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, si parla in tal caso di ” contratti atipici o innominati“, elaborando un contenuto che non è contemplato dalla legge ma è più adeguato ad disciplinare i propri rapporti personali. Si pensi ad contratto molto diffuso nella prassi come quello di leasing che è nato dalla creatività degli operatori commerciali, ed in taluni casi alcuni contratti innominati, in seguito sono divenuti oggetto di apposita disciplina legale come il contratto di franchising.

I contratti di massa

Tuttavia, il procedimento di conclusione del contratto a mezzo di trattative individuali, non sempre può essere adottato, pensiamo ai contratti di massa, ossia quel contratto che l’impresa conclude con un moltitudine di persone ( ad es. i contratto di assicurazione, i contratti di trasporto, i contratti per la somministrazione di acqua, luce e gas), dove è ovvio che l’impresa non si potrà mettere a discutere con ogni cliente il contenuto contrattuale. Di solito, queste imprese predispongono moduli o formulari contrattuali, nei quali inseriscono clausole standardizzate, dove l’altro contraente avrà solo il potere di aderire o meno.

Il contraente debole

Da questa prassi contrattuali che nasce la figura del contraente debole, poichè l’aderente non avendo nessun tipo di forza contrattuale subiva tutte le clausole predisposte dall’impresa anche quelle che limitavano i propri diritti, quelle clausole che oggi vengono definite vessatorie. Di conseguenza il legislatore è dovuto intervenuto per cercare di compensare questa assimetria contrattuale che si veniva a creare tra le parti, prima prevendendo una tutela prettamente formale ossia quella prevista dall’art. 1341 c.c rinominato come condizioni generali del contratto che postula che le condizioni contrattuali predisposte da una sola parte, sono efficaci, solo se la parte che le ha predisposte abbia fatto in modo da garantire che l’altro contraente, al momento della conclusione del contratto, le conoscesse o fosse in grado di conoscerle secondo l’ordinaria diligenza e poi successivamente, prendendo atto della scarsa utilità della tutela appena richiamata, adottò con una riforma sostanziale, la tutela del consumatore che sarà oggetto di un successivo approfondimento.

In quale momento si verifica la conclusione del contratto?

Come sappiamo, le disposizioni contrattuali sono determinate a seguito delle trattative intercorse tra i contraenti , infatti nel procedimento di formazione del contratto due sono gli atti fondamentali: uno è quello con cui il procedimento inizia, la proposta; l’altro quello con cui si chiude, l’accettazione.

Atti prenegoziali

La proposta e l’accettazione, sono elementi che precedono il perfezionamento del negozio e sono denominati atti prenegoziali, infatti come tutti gli atti negoziali si riconnette l’esigenza che la capacita d’agire e la volontà persistano fino al momento della conclusione dell’accordo. Pertanto, il contratto è frutto dell’incontro tra proposta e accettazione, si suole dire che proposta e accettazione si fondono in un’unica volontà, la volontà contrattuale. Affinche ciò si verifichi occorre:

  • che l’accettazione pervenga al proponente nel termine da lui stabilito, o in quello ordinariamente necessario secondo gli usi o l’affare. Il proponente potrebbe considerare efficace anche un’accettazione tardiva, ma in tal caso dovrà darne avviso all’altra parte ( art. 1326 Cod. Civ.)
  • che la dichiarazione di accettazione sia conforme alla proposta, nel caso vi fossero condizioni diverse dalla proposta stessa, equivarrebbe ad un’ulteriore proposta
  • che l’accettazione sia compiuta nella forma richiesta dal proponente, per cui se il proponente richieda per l’accettazione la forma scritta, non sarà sufficiente per la conclusione del contratto una dichiarazione verbale.

Modalità alternative per la conclusione di un contratto

L’incontro dei consensi dei contraenti, espressi attraverso la proposta e la sua accettazione, costituisce la modalità generale, ma non esclusiva per il perfezionamento del contratto. Lo stesso art. 1327 Codice Civile postula che i contratti si possono concludere anche senza bisogno di una formale accettazione, dando direttamente esecuzione all’ordine del proponente, è bene sottolineare che tale modalità di perfezionamento, però è operante solo in presenza delle seguenti condizioni : che il proponente abbia specificatamente richiesto che il contratto venga eseguito senza una preventiva risposta, ovvero che ciò sia conforme agli usi o gli affari. In tal caso, l’accettante deve prontamente dare avviso alla parte proponente, affinchè venga messo al corrente della conclusione del contratto, altrimenti nel silenzio del destinatario della proposta, potrebbe supporre che questa sia stata rifiutata.

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